Nel particolare settore giuspubblicistico, si definisce attività di rappresentanza quella che, esclusa ogni finalità economica, la Pubblica Amministrazione svolge al preciso scopo di porsi in relazione con terzi e far conoscere la propria immagine.
Il concetto di rappresentanza deve, comunque, essere individuato in quegli avvenimenti di interazione tra soggetti istituzionalmente legittimati a manifestare gli interessi propri dell’ente di cui fanno le veci.
Tra le spese di rappresentanza possono ricomprendersi quelle sostenute, in occasione di rapporti di carattere ufficiale, per l’organizzazione di eventi pubblici, per ospitalità, anche conviviale, a personalità esterne o nei confronti di organi o soggetti estranei, dotati anch’essi di rappresentatività dell’ente di appartenenza.
Da quanto sopra discende, naturalmente, che nelle suddette spese non possono ricomprendersi quelle genericamente destinate alla cittadinanza o al quisque de populo, poiché ciò si porrebbe in netta antitesi col fine essenziale della “rappresentanza”, contraddicendo la premessa iniziale.
Gli Enti Locali, in quanto articolazioni primarie della Repubblica ex art. 114 Cost., esercitano funzioni amministrative implicanti la gestione di risorse finanziarie pubbliche. Tra queste, le spese di rappresentanza, finalizzate alla promozione dell’immagine dell’ente, alla curatela di relazioni interistituzionali ed economiche, costituiscono un’area di potenziale frizione con i principi di una sana gestione finanziaria, potendo degenerare in ipotesi di responsabilità erariale. Il legislatore, pur riconoscendone la legittimità, ha previsto una disciplina stringente in termini di ammissibilità, pubblicità e rendicontazione, al fine di prevenire abusi e sprechi di risorse pubbliche. Non di rado, infatti, l’utilizzo distorto di tali spese ha condotto a giudizi di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. La delimitazione giuridica tra l’esercizio legittimo della funzione rappresentativa e la condotta idonea a configurare un pregiudizio per l’erario pubblico rappresenta il fulcro della presente disamina. Trattandosi di spese sostenute con denaro pubblico, esse devono rispondere ai principi di legittimità, trasparenza, economicità e inerenza all’attività istituzionale. La giurisprudenza contabile ha più volte evidenziato come un uso improprio di tali fondi possa configurare ipotesi di danno erariale.