Amministrazione Trasparente

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Data di pubblicazione: 30/03/2026

Data di ultimo aggiornamento: 30/03/2026

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Le spese di rappresentanza, essenzialmente, rispondono all’esigenza di proiezione esterna dell’Ente per l’accrescimento del prestigio (cfr., in tal senso, Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, deliberazione n. 3/2019). Pertanto, non riguardano l’ordinaria gestione dell’Ente, né i servizi alla collettività.
Tali spese assolvono ad una funzione rappresentativa dell’Ente, ossia quella che, in stretta correlazione con le finalità istituzionali, soddisfa l’obiettiva esigenza di manifestare sé stesso, e le proprie attività, all’esterno e di mantenere ed accrescere il prestigio dell’ente nel contesto sociale in cui si colloca (carattere dell’inerenza); nonché l’interesse di ambienti e soggetti qualificati, per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e per i vantaggi che, ad esso o alla comunità amministrata, derivano dall’essere conosciuto e apprezzato nella propria attività di perseguimento del pubblico interesse (carattere dell’ufficialità).
In sostanza, le spese di rappresentanza devono avere i seguenti requisiti:

  1. ufficialità dell’evento,
  2. eccezionalità della spesa,
  3. accrescimento del prestigio,

nonché devono perseguire e soddisfare il peculiare interesse e vantaggio per la popolazione e promuovere l’immagine dell’ente, con positive ricadute sul territorio siano esse in termini economici, di turismo, di industria o altro, oltre che di ordine immateriale quali la valorizzazione storica, culturale, di solidarietà, ecc.

Normativa

Art. 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138.

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