La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni "documentate/dichiarate" e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante.
Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all'accertamento dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione anagrafica (l'effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all'interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni. In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.